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Legge 01/08/2002 n. 1664. Alla realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1 si applicano le procedure previste dall'art. 3, comma 7-bis, del Decreto- Legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 aprile 1985, n. 118. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto il comitato esecutivo del CER stabilisce le modalità per la presentazione delle domande). 5. Al fine di assicurare la disponibilità delle aree necessarie alla realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1, si applica l'art. 8, nono comma, del Decreto-Legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 febbraio 1980, n. 25. Per l'acquisizione delle aree e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni interessati mutui decennali senza interessi secondo le modalità ed alle condizioni da stabilire con apposito Decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, utilizzando le disponibilità del fondo speciale costituito presso la Cassa stessa, ai sensi dell'art. 45 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni. 5-bis. Sono consentiti atti di cessione, con destinazione vincolata alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica o convenzionata, di beni immobili dello Stato e delle Aziende autonome statali, anche se dotate di personalità giuridica, indicati nel libro terzo, titolo I, capo II, del codice civile, non indispensabili ad usi governativi, ai comuni che ne facciano richiesta entro il 30 aprile di ogni anno e, in sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto. 5-ter. I Ministri competenti, sentiti l'intendenza di finanza, gli uffici tecnici erariali e gli altri uffici centrali e periferici competenti, procedono, entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 5-bis, 5-quater. Nella regione Trentino-Alto Adige il programma straordinario di cui al comma 1 è limitato agli interventi diretti ai dipendenti dello Stato ivi trasferiti per esigenze di servizio . 6. Gli enti pubblici comunque denominati, che gestiscono forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti ad utilizzare per il periodo 1990-95 una somma, non superiore al 40% dei fondi destinati agli investimenti immobiliari, per la costruzione e l'acquisto di immobili a destinazione residenziale, da destinare a dipendenti statali trasferiti per esigenze di servizio, tenendo conto nella costruzione e nell'acquisto di immobili della intensità abitativa e della consistenza degli uffici statali. L'acquisto da parte degli enti pubblici e previdenziali non può essere riferito agli immobili costruiti con i contributi dello Stato . 7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio Decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di cui al comma 6". - Il testo dell'art. 22, comma 3 della Legge 11 marzo 1988, n. 67 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1988) è il seguente: "3. Per la concessione, in favore delle imprese edilizie, cooperative e relativi consorzi, dei contributi di cui all'art. 16, L. 5 agosto 1978, n. 457, per interventi di edilizia agevolata, ivi compresi i programmi di recupero di cui all'art. 1, primo comma, lettera b), della medesima Legge n. 457 del 1978, è autorizzato il limite di impegno di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990. Nell'ambito del limite di impegno di cui al presente comma relativo al 1989 unaquota di 50 miliardi è destinata alle finalità e con le modalità di cui al comma 7-bis dell'art. 3 del Decreto- Legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 aprile 1985, n. 118". - Il testo dell'art. 13 del Decreto-Legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 1997, n. 135 recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione è il seguente: "Art. 13 (Commissari straordinari e interventi sostitutivi). 1. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuate le opere e i lavori, ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di capitale, in tutto o in parte o cofinanziati con risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, già appaltati o affidati in concessione o comunque ricompresi in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia iniziata o, se iniziata, risulti comunque sospesa alla data di entrata in vigore del presente Decreto. Con il medesimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono nominati uno o più commissari straordinari. In prima applicazione, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto. 2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, le amministrazioni competenti adottano i provvedimenti, anche di natura sostitutiva, necessari perchè l'esecuzione dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio, salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali. 3. La pronuncia sulla compatibilità ambientale delle opere di cui al comma 1, ove non ancora intervenuta, è emessa entro sessanta giorni dalla richiesta. 4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede in sostituzione degli organi ordinari o straordinari, avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza regionale, i provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario al presidente della regione che, entro quindici giorni dalla ricezione, può disporne la sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del commissario sono esecutivi. 4-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi i commissari straordinari provvedono in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonchè dei principi generali dell'ordinamento. 4-ter. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare e devono essere motivati. 5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, può disporre, in luogo della prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1, l'utilizzazione delle somme non impegnabili nell'esercizio finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla realizzazione degli adeguamenti previsti dal Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, negli edifici demaniali o in uso a uffici pubblici. Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, commi 2 e 3, del Decreto-Legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30. 6. Al fine di assicurare l'immediata operatività del servizio tecnico di cui all'art. 5, comma 3, Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche allo scopo di provvedere alla pronta ricognizione delle opere per le quali sussistano cause ostative allaregolare esecuzione, il Ministro dei lavori pubblici provvede, in deroga all'art. 1, comma 45, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, alla copertura, mediante concorso per esami, di venticinque posti con qualifica di dirigente, di cui cinque amministrativi e venti tecnici, a valere sulle unità di cui all'art. 5, comma 3, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109. 7. Al relativo onere, valutato in lire 1 miliardo per l'anno 1997 ed in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando quanto a lire 1 miliardo per il 1997 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e quanto a lire 2,5 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 7-bis. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, successivo al Decreto di cui al comma 1, saranno stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari di cui al medesimo comma 1. Alla corrispondente spesa si farà fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al predetto comma 1". -Per il testo dei commi 2, 3, 4, 4-bis, 4-quater e 5 dell'art. 13 del Decreto- Legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 1997, n. 135 recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione vedi nota precedente. -Il testo dell'art. 72 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865 recante Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla Legge 17 agosto 1942, n. 1150; Legge 18 aprile 1962, n. 167; Legge 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata è il seguente: "Art. 72. Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo nel pagamento degli interessi dei mutui contratti dai privati, dalle cooperative e dagli enti pubblici che ottengano, ai sensi della presente Legge, le concessioni in superficie delle aree comprese nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare. Tale contributo è concesso nella misura occorrente affinchè i mutuatari non vengano gravati degli interessi, diritti e commissioni, anche per l'eventuale perdita relativa al collocamento delle cartelle, nonchè per oneri fiscali e vari e per spese accessorie in misura superiore al 3 per cento annuo, pari all' 1,5 per cento semestrale oltre al rimborso del capitale, se enti pubblici o cooperative a proprietà indivisa il cui statuto prevede il divieto di cessione in proprietà degli alloggi, l'obbligo di trasferimento degli stessi al competente IACP in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa; e nella misura del 4 per cento, pari al 2 per cento semestrale, oltre al rimborso del capitale, se cooperative a proprietà divisa, o prive dei requisiti statutari di cui al presente comma o se privati . I mutui stessi sono garantiti da ipoteca di primo grado e usufruiscono della garanzia integrativa dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi. La garanzia dello Stato diventerà operante entro centoventi giorni dalla conclusione dell'esecuzione immobiliare nei confronti del mutuatario inadempiente ove l'Istituto mutuante dovesse restare insoddisfatto del suo credito e ciò purchè l'Istituto stesso abbia iniziato l'esecuzione entro un anno dal verificarsi dell'insolvenza. Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia dello Stato graveranno su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1971 e successivi. - Il testo dell'art. 9 della Legge 27 maggio 1975, n. 166 recante norme per interventi straordinari di emergenza per l'attività edilizia è il seguente: "Art. 9. - Per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 72 della Legge 22 ottobre 1971, numero 865, e del titolo secondo del Decreto-Legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella Legge 1 novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzati rispettivamente i limiti d'impegno di lire 30 miliardi e di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1975, e, rispettivamente, di lire 5 miliardi e di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1976. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori Pubblici. Al predetto onere si provvede, per l'anno 1975, con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministro per i lavori pubblici provvede, entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, alla ripartizione territoriale dei contributi, sulla base dei parametri adottati per la ripartizione disposta con Decreto del Ministro per i lavori pubblici 10 novembre 1971, n. 3417, ed alla determinazione delle percentuali da destinare alle varie categorie, e ne dà comunicazione alle regioni. Sui limiti di impegno di cui al primo comma gravano anche i contributi sulle operazioni di mutuo integrativo dei mutui già concessi e non definiti prima del 26 marzo 1975, derivanti dall'aggiornamento dei costi fissati con il Decreto del Ministro per i lavori pubblici di cui al terzo comma dell'art. 8 del Decreto-Legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella Legge 1 novembre 1965, n. 1179, e quelli per l'adeguamento del contributo previsto dall'art. 6 dello stesso Decreto-Legge alle variazioni del costo effettivo delle operazioni di mutuo, stabilito in base al citato art. 6. I contributi di cui al presente art. possono essere altresì concessi per operazioni di mutuo agevolato occorrenti per il completamento delle parti ancora da eseguire, determinate dall'istituto di credito sulla base dello stato di avanzamento dei lavori vistato dall'ufficio del genio civile, di interventi su aree comprese nei piani di zona di cui alla Legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dal titolo secondo del Decreto-Legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella Legge 1 novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni".
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